Dedichiamo questa informativa alle conseguenze dell’emergenza da Coronavirus sul Diritto di Famiglia in merito agli spostamenti dei figli.
I limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emanata per contrastare l’emergenza sanitaria in atto a causa della diffusione del Coronavirus hanno sollevato una serie di problematiche per tutti quei genitori che non convivono con il genitore collocatario dei figli.
Con il D.L. 23.02.2020 n. 6, conv. con mod. nella L. 05.03.2020 n. 13, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si prevedeva per le autorità competenti delle aree nelle quali fosse risultata positiva almeno una persona, la possibilità di adottare il: “a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area; b) divieto di accesso al comune o all’area interessata” –
Con il D.P.C.M. 23.02.2020, in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 6/2020, si prevedevano i divieti di cui sopra nei Comuni del Lodigiano più interessati dall’emergenza Covid-19 ed a Vo’ nel Veneto.
Il D.P.C.M. 08.03.2020 con riguardo alla regione Lombardia, le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, adottava le seguenti misure: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Con il D.P.C.M. 09.03.2020 le misure di cui sopra venivano estese a tutto il territorio nazionale dal 10 marzo al 3 aprile.
DIVIETO DI TRASFERIMENTO O SPOSTAMENTO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI CI SI TROVA: d.p.c.m. 23.03.2020
L’art. 1 lette b) del D.P.C.M. 23.03.2020, infine, fa “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse”.
Considerato che sono sospese tutte le attività didattiche, ad eccezione di quelle somministrabili a distanza o con modalità da remoto ed i servizi per l’infanzia, si pone il problema della gestione dei figli di genitori separati.
Ci si chiede se sia o meno consentito lo spostamento, anche in Comuni diversi da quello di residenza, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 23.03.2020, del genitore non collocatario del figlio per poterlo vedere e tenere con sé.
Coronavirus e spostamenti dei figli: IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITÀ: gli artt. 147 e 315 bis c.c.
Si premette che nel nostro Paese vige il principio di bigenitorialità in base al quale un bambino ha il sacrosanto diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se gli stessi siano separati o divorziati.
L’art. 147 c.c. statuisce che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”.
Quest’ultima norma prevede il diritto del figlio “di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” ed al secondo comma precisa che “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.
Essere genitori implica, dunque, il diritto – dovere di mantenere, educare, istruire e assistere il proprio figlio, diritto – dovere che non può e non deve essere condizionato dalla separazione o dal divorzio dall’altro genitore.
Indipendentemente, quindi, dal collocamento dei figli, ciascuno dei genitori ha diritto di continuare ad avere un rapporto con questi ultimi, il che implica degli spostamenti anche in questa emergenza da Coronavirus, salvo che siano intervenuti provvedimenti limitativi della potestà genitoriale.
I CHIARIMENTI DEL GOVERNO: Decreto #IoRestoaCasa – legittimità degli spostamenti per raggiungere i figli collocati presso l’altro genitore
In conformità ai principi sopra espressi, sul sito del Governo, nella pagina dedicata alle domande più frequenti sulle misure adottate con il Decreto c.d. Io resto a casa, è stato precisato che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Nel caso in cui non sia intervenuto alcun provvedimento, anche nell’emergenza Coronavirus vige il principio di condivisione dell’affidamento dei minori e, pertanto, ciascun genitore potrà motivare i propri spostamenti adducendo l’accordo con l’altro, non più convivente, relativamente ai periodi di visita o collocamento dei figli.
Può sorgere il dubbio se il chiarimento fornito dal Governo possa estendersi anche ai figli maggiorenni e la risposta non può che essere positiva, sempreché gli stessi non siano economicamente autosufficienti.
MANCANZA DI PROVVEDIMENTI O DI ACCORDI CHE REGOLINO L’AFFIDO DEI MINORI: il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e la sospensione delle udienze e dei termini processuali
Nell’ipotesi in cui non sia ancora intervenuto un provvedimento che regoli gli spostamenti e i tempi di permanenza dei figli in questa emergenza Coronavirus presso l’uno o l’altro dei genitori, né un accordo tra le parti in tal senso, è sempre possibile chiedere l’emissione di un provvedimento d’urgenza.
Come, infatti, abbiamo già evidenziato nel nostro precedente articolo “CORONAVIRUS: La sospensione dei termini processuali”, alcuni procedimenti civili sono sottratti tanto al rinvio delle udienze che alla sospensione dei termini processuali.
Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” prevedeva espressamente all’art. 2, lett. g) un’eccezione, tra le altre, “per le udienze nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”.
Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha riprodotto, all’art. 83, 3° co., lett. a), la disposizione di cui sopra che è stata abrogata.
LA DICHIARAZIONE D’URGENZA: l’art. 83, 3° co., lett. a) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18
I procedimenti civili individuati nel comma 3, lett. a) dell’art. 83, sottratti tanto al rinvio delle udienze che alla sospensione dei termini, sono quelli che per la natura degli interessi coinvolti non tollerano un differimento della loro trattazione e decisione.
Ma nell’ultima parte della norma in esame è stata introdotta una previsione più generale che consente la proposizione di un ricorso e la trattazione dello stesso anche per regolare l’affidamento di un minore ed i tempi di permanenza dello stesso presso l’uno o l’altro dei genitori, nel caso in cui questi ultimi non siano in grado di trovare un accordo nel rispetto del principio di bigenitorialità innanzi menzionato.
Si prevede, infatti, che la sospensione delle udienze e dei termini processuali non operi in “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.
È quindi possibile, volta per volta, una dichiarazione giudiziale di urgenza che esonera il singolo procedimento dalle misure straordinarie emanate per contrastare l’emergenza Coronavirus “fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile».
Il genitore che si trovi nell’impossibilità di vedere e tenere con sé il proprio figlio per l’ostruzionismo frapposto dall’altro nelle more, per esempio, di una causa di separazione può ottenere un provvedimento d’urgenza che regoli il suo diritto in quanto, indiscutibilmente, la “ritardata trattazione” del suo caso produrrebbe un grave pregiudizio anche al figlio stesso.
I CHIARIMENTI DEL GOVERNO: Coronavirus – limiti agli spostamenti per accompagnare i figli dai nonni
Quanto al diritto del figlio di “mantenere rapporti significativi con i parenti” espresso dall’art. 315 bis c.c., invece, lo stesso ha subito una grave compressione dai provvedimenti emanati.
Per contenere l’emergenza Coronavirus non è, infatti, più possibile effettuare spostamenti per accompagnare i figli dai nonni solo ed esclusivamente per farsi aiutare nella gestione o, più semplicemente, per il piacere di far condividere ad entrambi momenti insieme.
Lo spostamento per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro è, invero, “ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno”.
Uno spostamento sconsigliato
Ma, si sottolinea sul sito del Governo, “ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.