Se sono titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato Membro e decido di trasferire la mia residenza in un diverso Stato Membro, a quali adempimenti sono tenuto? Posso liberamente mettermi alla guida con il mio documento di guida oppure devo sostenere nuovamente un esame?
Al precipuo scopo di far fronte a tali problematiche e garantire a pieno una delle quattro libertà fondamentali riconosciute dal diritto europeo, ovverosia la libertà di circolazione delle persone all’interno del territorio dell’Unione Europea, è intervenuta la Direttiva 126/2006/CE. Quest’ultima ha di fatto sancito il principio del reciproco riconoscimento delle patenti.
In base al suddetto principio, se un cittadino dell’UE ottiene il rilascio da uno Stato Membro della patente di guida, questa deve essere riconosciuta – automaticamente e senza che sia necessaria alcuna formalità – da tutti gli altri Stati Membri dell’Unione Europea.
Con l’obiettivo di assicurare la libera circolazione delle persone in considerazione dell’importanza rivestita dai mezzi di trasporto individuali, e tenuto conto delle significative differenze tra i vari modelli di patenti degli Stati Membri, l’UE ha deciso di intervenire mediante la summenzionata direttiva introducendo un modello unico di patente ed imponendone il riconoscimento reciproco.
La Direttiva in parola, dopo aver affermato all’art. 2 che “le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi”, al successivo art. 7 prevede che il modello unico di patente europea, di cui si impone il riconoscimento, debba avere una validità amministrativa pari a 10 anni, ferma restando la possibilità per i singoli Stati Membri di prevedere una durata superiore fino a un massimo di 15 anni.
Il principio del reciproco riconoscimento delle patenti sul territorio europeo è stato recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 29 aprile 2020, C-47/20, F. contro Syadl Karlsruhe).
Ne deriva che se un cittadino dell’UE ha ottenuto da uno Stato Membro il rilascio di patente di guida provvista del periodo di validità amministrativa di cui all’art. 7 della Direttiva in parola (fino dunque a un massimo di 15 anni), questi avrà diritto a vedersi riconosciuto il documento di guida in tutti gli Stati facenti parte dell’Unione Europea, senza che sia necessario alcun tipo di formalità, quale ad esempio la conversione del documento di guida.
Qualora, invece, la patente di guida nazionale rilasciata da uno Stato Membro sia sprovvista del limite di validità ovvero preveda un limite di validità superiore a quello consentito dalla Direttiva CE, il titolare della stessa sarà tenuto a convertirla una volta decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza nel territorio di un diverso Stato Membro.
Il legislatore italiano ha attuato la Direttiva 2006/126/CE mediante il D. Lgs. n. 59 del 18.04.2011. Per effetto di tale testo di legge, oggi l’art. 136-bis del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, c.d. Codice della Strada, prevede che “il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121. L’ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta”.
Alla luce di tale normativa se, come accaduto proprio di recente ad una cliente del nostro Studio, la patente di guida rilasciata da uno Stato Membro dell’UE è provvista di limite di validità amministrativa entro e non oltre i 15 anni, questa non dovrà essere convertita entro due anni dallo stabilimento della residenza in Italia del suo titolare.
Nel caso sottoposto alla nostra attenzione la cliente, residente in Italia da ormai più di due anni e munita di documento di guida rilasciato in Austria con validità di 15 anni, era stata sottoposta ad un controllo da parte della Polizia Locale, all’esito del quale le era stata immediatamente ritirata la patente in applicazione dell’art. 136-bis del Codice della Strada.
Dopo aver accertato che il provvedimento di ritiro della patente nel caso di specie risultava contra legem, dal momento che la patente in questione non era sprovvista del limite di validità amministrativa e avrebbe quindi dovuto essere riconosciuta in Italia senza bisogno di alcuna formalità (tra le quali, appunto, la conversione), abbiamo formulato istanza di autotutela al Comando della Polizia Locale che, annullato il verbale di ritiro, ha restituito immediatamente il documento di guida alla nostra cliente.